Sgravio Contributivo per nuovi iscritti Gestione Artigiani e Commercianti

L. N. 207/2024 - CONTRIBUTI RIDOTTI DEL 50% - ARRIVATE LE ISTRUZIONI DELL'INPS

 🔶 L’INPS, con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, illustra la misura introdotta dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e fornisce le relative istruzioni per l’accesso alla medesima.

✴️ L’INPS ricorda che l’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario.

✅ L’agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.
L’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
🔻 Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000,00 euro nell’arco di tre anni.

✳️ Obiettivi della misura sono quelli di:
– Promuovere nuove attività economiche. La riduzione dei contributi punta a facilitare l’avvio di nuove imprese, specialmente in un contesto economico complesso, riducendo i costi fissi nei primi anni, spesso i più critici per la sostenibilità finanziaria.
– Sostenere giovani e nuovi imprenditori che decidono, per la prima volta, di intraprendere un’attività.

✅ L’agevolazione è rivolta a:
– titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
– soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
– coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

♦️ I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:
– avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
– essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
🔻 Conseguentemente, l’esonero può essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
🔻 Possono fruire della riduzione, come ha precisato l’INPS, anche i lavoratori che abbiano avviato l’attività di impresa nel corso del 2025 e abbiano formalizzato l’iscrizione al Registro delle imprese e all’INPS entro i termini di legge (cfr. l’art. 2196 del codice civile e l’articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340).
♦️ La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

♦️ L’INPS ha precisato che la riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite, previsti dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 233/1990.

♦️ L’agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.
♦️ Hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome.

✴️ La riduzione contributiva:
a) è attribuita per 36 mesi, computati senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni, dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025; ed
b) è alternativa rispetto ad altre misure agevolative di natura contributiva.

✅ I mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità. Ciò significa che il beneficiario può cambiare impresa e/o attività svolta (es. da collaboratore a titolare o socio) ed anche gestione (da commercianti ad artigiani o viceversa) ma per mantenere il beneficio le operazioni non devono determinare alcuna interruzione della copertura contributiva mensile.

✅ Per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota ovvero:
– la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
– il regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

✅ La scelta della riduzione in esame andrà effettuata dall’assicurato mediante una comunicazione telematica all’INPS.
♦️ Il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.
♦️ La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza.

Dott.ssa Roberta Rossi
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