Dimissioni per fatti concludenti

La novitĂ  del Collegato Lavoro

Le “dimissioni per fatti concludenti” rappresentano un’innovativa modalitĂ  di risoluzione del rapporto di lavoro introdotta dalla L. 203/2024 e regolamentata dall’art. 19 che modifica l’art. 26 del DLgs. 151/2015, aggiungendo il comma 7-bis. Questa norma permette di considerare risolto il rapporto di lavoro per volontĂ  del lavoratore in caso di assenza ingiustificata prolungata, senza necessitĂ  di avvalersi della procedura delle dimissioni telematiche.

Ecco i dettagli delle dimissioni per fatti concludenti:

  1. Assenza Ingiustificata: La base per questa risoluzione del rapporto è un’assenza ingiustificata del lavoratore che deve protrarsi per un periodo determinato dalla contrattazione collettiva o, in sua assenza, per il periodo legale di 15 giorni di calendario.

  2. Comunicazione del Datore di Lavoro: Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente in seguito all’assenza ingiustificata e comunicarlo anche al lavoratore stesso.

  3. Effetti della Comunicazione: La comunicazione all’ITL conferisce all’assenza ingiustificata valore di dimissione per fatti concludenti, attivando gli effetti risolutivi del rapporto di lavoro.

  4. Periodo di Assenza: Durante il periodo di assenza ingiustificata, il lavoratore non percepisce salario e il datore di lavoro non è tenuto a versare contributi previdenziali.

  5. Facoltà di Prova Contraria: Il lavoratore ha la facoltà di fornire prove contrarie, ad esempio dimostrando che non è stato possibile comunicare i motivi dell’assenza (come un ricovero ospedaliero o altre cause di forza maggiore).

  6. IndennitĂ  di Mancato Preavviso: Anche se la risoluzione avviene tramite dimissioni per fatti concludenti, il datore di lavoro può trattenere l’indennitĂ  per mancato preavviso nell’ultima busta paga del lavoratore.

  7. Esclusioni: La norma non si applica nei casi di lavoratrici in gravidanza o genitori nei primi tre anni di vita del bambino, che prevedono una convalida obbligatoria della risoluzione del rapporto.

Esempio Pratico

Immaginiamo un lavoratore che decide di non presentarsi piĂą al lavoro e non comunica nessuna motivazione al datore. Se la contrattazione collettiva non prevede diversamente, dopo 15 giorni consecutivi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può inviare una comunicazione all’ITL segnalando l’assenza del lavoratore e notificando al lavoratore stesso. Se il lavoratore non fornisce spiegazioni valide entro i termini legali, il rapporto di lavoro è risolto per dimissioni per fatti concludenti, senza necessitĂ  di procedere con le dimissioni telematiche o il licenziamento.

Questa normativa è nata per contrastare comportamenti abusivi finalizzati a ottenere trattamenti di NASpI senza rispettare le procedure formali previste per le dimissioni.

Se hai bisogno di ulteriori dettagli o chiarimenti su questo specifico tema, non esitare a chiedere!

Dott.ssa Roberta Rossi
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