🕛 LUN-VEN 09.00-13.00 e 16.00-18.00
Con nota protocollo n. U.0043836 del 12.03.2025 il Ministero delle imprese ha diramato istruzioni a chiarimento della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
È lo stesso ministero a riconoscere che “La disposizione normativa, non perfettamente coordinata con il contesto normativo in cui è inserita, determina Ia necessità di fornire indicazioni interpretative volte a consentirne una applicazione conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.”.
Per tutte le società costituite a decorrere dal 1° gennaio 2025 vi è l’obbligo, al momento della prima iscrizione nel Registro delle imprese, di comunicare non solo la PEC della società ma anche quella degli amministratori.
Per le società già iscritte al Registro delle imprese alla predetta data del 1° gennaio 2025, la circolare fa presente che in assenza di un espresso termine di adempimento il termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori viene fissato al 30 giugno 2025.
L’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 estende I‘obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori «di imprese costituite in forma societaria».
Dunque, ricadono nell’adempimento sia le società di persone sia le società di capitali, mentre sono escluse le società semplici (ad eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola e le società di mutuo soccorso).
Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili.
La rete di imprese, se si è dotata di un fondo comune e svolge un’attività commerciale rivolta ai terzi, laddove si è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese acquisendo la soggettività giuridica, soggiace all’obbligo.
L’obbligo, come detto, riguarda gli amministratori ma anche i liquidatori di società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
La circolare sottolinea che il riferimento dell’obbligo è alle persone che svolgono I’incarico e non all’organo in quanto tale: ciò comporta che in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, per ogni amministratore debba essere comunicata la sua PEC personale.
La formulazione testuale della disciplina normativa non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all’indirizzo PEC prescelto dall’amministratore e oggetto di obbligatoria comunicazione al registro delle imprese.
Nel silenzio della norma, parrebbe pertanto in Iinea di principio non rifiutabile I’iscrizione per l’amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa. Tuttavia il Ministero, rispondendo alle ipotesi dottrinali riferite all’argomento, precisa che l’amministratore non può scegliere di comunicare per le comunicazioni che lo riguardano l’indirizzo PEC della società. Ciò in quanto, con la direttiva del 22 maggio 2015, è prescritto che la PEC dell’impresa comunicata per I’iscrizione nel registro delle imprese deve essere «nella titolarità esclusiva della medesima».
Le imprese che nel frattempo dovessero aver optato per Ia coincidenza dei due recapiti comunicando alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, devono conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
whatsapp.: (+39) 328 035 4243
telefono: (+39) 0744 409198
mail: segreteria@studiorossiroberta.it
P.IVA 01626060550
Tutti i diritti riservati.
Created by LP studio 90